Dl Sostegni Bis. Ecco il testo pronto per il Cdm e le principali misure agricole del pacchetto Mipaaf

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Pronto il pacchetto agricolo per il Consiglio dei ministri di questa mattina da inserire del Dl Sostegni bis.

Tra le misure più rilevanti figura il sostegno alla liquidità delle imprese tramite la proroga della garanzia Sace e Pmi e Ismea. Che prevede 80 milioni di euro per l’anno 2021.

Prevista poi l'indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca. Agriturismo e settore bieticolo e saccarifero. Infine le gelate: 105 milioni di euro per il 2021.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il DL Sostegni Bis in PDF e a seguire le principali misure agricole del pacchetto Mipaaf:

DL SOSTEGNI BIS - CDM

ART.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – proroga garanzia SACE e PMI – garanzia ISMEA)

 

ACCORPAMENTO

Commi 1-5. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – proroga garanzia SACE e PMI

Comma 6-7. Rifinanziamento e modifica disciplina garanzie ISMEA

 

[Omissis]

6. Sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

7. All’articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, le parole “La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis” sono sostituite dalle seguenti: “La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni”.

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

[Omissis]

Il comma 6 assegna all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie affidate al medesimo istituto in favore delle imprese agricole e della pesca.

Si fa presente che per l’anno 2020, ai fini dell’erogazione della misura, il conto corrente di tesoreria in argomento è stato rifinanziato, con molteplici provvedimenti, per un totale di risorse pari a 350 milioni di euro, tutte impegnate; tanto che, allo stato, ISMEA ha interrotto l’erogazione delle garanzie per mancanza di risorse.

Il rifinanziamento del conto corrente si rende pertanto necessario ed urgente e l’importo di 80 milioni di euro, richiesto per il 2021, appare coerente con i dati del tiraggio della misura nell’anno precedente.

Il comma 7 interviene sull’articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 193/2016, al fine di aggiornare l’importo de minimis per la copertura del costo della garanzia alla nuova disciplina comunitaria che si è aggiornata negli anni. La modifica che si propone sostituisce il richiamo ad un importo fisso del vecchio de minimis e inserisce un meccanismo di rinvio mobile per relationem, con richiamo delle disposizioni comunitarie relative ai singoli settori (che, per chiarezza, qui si riportano: per la pesca sino a 30.000 euro; per la produzione primaria sino a 25.000 euro; per la trasformazione e commercializzazione e attività connesse sino a 200.000 euro, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari).

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la proposta non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***

ART.
(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

 

ACCORPAMENTO:

Commi 1-5. Indennità per i lavoratori del settore agricolo

Comma 6. Indennità per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari

 

1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

3. L’indennità di cui al comma 1:

a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

c) non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

d) è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. L’indennità di cui al comma 1 è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021. La domanda per l’indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi precedenti, si provvede ai sensi dell’articolo [●]

6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Relazione illustrativa

Commi 1-5. Indennità per i lavoratori del settore agricolo. Si riconosce un’indennità una-tantum di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L’indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti operai alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) e non siano titolari di pensione. L’indennità è inoltre incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Comma 6. Indennità per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. Il comma 6 riconosce a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente l’attività di pesca nelle acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021.

 

Relazione tecnica

Commi 1-5. Indennità per i lavoratori del settore agricolo. Si riconosce un’indennità una-tantum di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L’indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti operai alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) e non siano titolari di pensione. L’indennità è inoltre incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Da un’analisi amministrativa effettuata sugli archivi dell’Inps relativi al complesso degli operai agricoli con almeno una giornata di lavoro negli anni 2019 e 2020 è emerso il quadro sintetizzato nella seguente tabella.

 

Ai fini della valutazione della norma risultano circa 620.000 OTD con almeno 50 giornate lavorate nel 2020. Escludendo quanti nel 2021 risultano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato (non intermittente) ed escludendo i beneficiari di reddito di cittadinanza risultanti a marzo 2021 e i beneficiari di reddito di emergenza che hanno ricevuto almeno un pagamento nel 2020, si stima che i potenziali beneficiari dell’indennizzo in possesso dei requisiti siano pari a circa 560.000 lavoratori.

Pertanto, dalla proposta in esame risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 448 milioni di euro per l’anno 2021.

Comma 6. Indennità per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. Sulla base dei dati contributivi dell’ultimo triennio si è stimato un numero medio di circa 4000 soggetti che potrebbero accedere all’indennità. Pertanto, si stima che la proposta possa comportare nel 2021 un maggior onere per la finanza pubblica pari a circa 3,8 milioni di euro. L’indennità è erogata con le modalità di cui all’articolo 28 comma 2 del decreto-legge 18/2020 pertanto la suddetta autorizzazione costituisce limite di spesa complessivo, rispetto al cui monitoraggio in fase di erogazione provvede l’INPS.

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ART.
(Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico)

 

ACCORPAMENTO:

Commi 1 e 2. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina

Comma 3. Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo

Commi 4-8: Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero

Comma 9. Autoimprenditorialità femminile nel settore agricolo – se non onerosa- verifica RGS

Commi 10-12. Sostegno dell’occupazione nel settore agrituristico

Commi 13 e 14: Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni metereologiche

Comma 15. Ricostituzione potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali

 

1. L’articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

“All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole “20 milioni di euro annui.” è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo [di copertura].

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera ì) del medesimo comma, si applicano nei settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.”.

4. Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da Covid 19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.

5. L’aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021.

6. L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’ottanta percento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

9. Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera c), dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 dopo le parole “e condotte” sono aggiunte “da una donna oppure” e dopo le parole “quote di partecipazione,” sono aggiunte “da donne e”.

10. Al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

11. All’articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: ‘‘, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività’’.

12. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutato in euro 800.000 per l'anno 2021, euro 3.020.000 per l’anno 2022 ed euro 2.070.000 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  20212023, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

13. Il comma 1 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è sostituito dal seguente: “Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)”.

14. Dopo il comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:

“2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche, l’anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.”;

“2-ter. Gli interessi da corrispondere sull’anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»”.

15. All’articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/3013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.”.

 

Relazione illustrativa

Commi 1 e 2. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Il comma 1 fissa le percentuali di compensazione IVA applicabili per l’anno 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, innalzandole, entrambe, al 9,5%. La presente disposizione modifica a tal fine l’articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), che, a sua volta apportava modifiche all’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Quest’ultima disposizione, come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio, prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, anche per il 2021, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.73 del 25 marzo 2021, il quale ha confermato, per l’anno 2021, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95 per cento.

La presente disposizione stabilisce, con norma di rango primario, le suddette percentuali di compensazione IVA applicabili per il 2021 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Conseguentemente, deve ritenersi privo di efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 2 individua gli oneri derivanti dal comma 1 e reca la relativa copertura finanziaria.

Comma 3. Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo. Il comma 3 è finalizzato a estendere anche alle operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100 mila euro, realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.

Attualmente le Disposizioni Operative del FCG non consentono, sulla stessa operazione di prestito, di cumulare la garanzia del Fondo con un’altra garanzia (es. ipoteca), qualora la somma delle due garanzie ecceda il 100%. La proposta consente alle imprese agricole (agricoltura silvicoltura e pesca), in merito alle operazioni di investimento immobiliare, di ottenere la stessa possibilità riservata alle imprese del settore turistico-alberghiero, ovvero di sommare la garanzia del Fondo ad altre garanzie, fermo il limite inferiore di 100.000 euro e la durata minima di 10 anni per operazione.

La fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (Loan/Value) elevata.

L’obiettivo è pertanto quello di ampliare l’accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura, nell’attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell’economia, per aziende ad alto potenziale.

Commi 4-8: Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. I commi da 4 a 8 sono finalizzati a garantire un sostegno economico ai produttori di zucchero da barbabietola italiani, particolarmente danneggiati da fattori congiunturali economici già critici che, a causa della pandemia e della connessa riduzione dei volumi delle esportazioni, si sono oggi particolarmente aggravati.

A tal fine è previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per l’anno 2021 in un apposito Fondo denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, diretto ad erogare un contributo determinato, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021.

L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’ottanta percento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1 quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale “qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti […] al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”.

I criteri e le modalità di attuazione del fondo saranno disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 9. Autoimprenditorialità femminile nel settore agricolo. Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, la norma estende alle imprese condotte da donne, a prescindere dall’età, le stesse misure agevolative che il Titolo I, Capo III del decreto legislativo n. 185/2000 riserva solo ai giovani dai 18 ai 40 anni, quali mutui agevolati per gli investimenti a tasso zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

Commi 10-12. Sostegno dell’occupazione nel settore agrituristico. Tali disposizioni considerano tra i lavoratori agricoli – ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica – anche il personale dipendente dell’attività agrituristica.

Commi 13 e 14. Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni metereologiche. L’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 ha istituito un sistema di anticipazioni, in regime de minimis, fino al 70% dell’importo dei Pagamenti diretti richiesti con la domanda PAC, in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni meteorologiche, gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori.

Per il solo anno di domanda 2020, con il DL n. 18 del 2020 era stata introdotta, in alternativa, anche una anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e che non incide, pertanto, sui plafond aziendali del regime de minimis.

Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione (2021/C 34/06), che ha modificato il predetto “Quadro temporaneo” prorogandone, tra l’altro, la scadenza al 31 dicembre 2021, si consente, nell’ambito dell’ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli agricoltori, di erogare l’anticipazione di cui all’articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo” evitando, così, di intaccare il plafond de minimis disponibile per l’azienda.

Comma 15. Ricostituzione potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali. Con l’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, è stato istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo, nonché l’aggregazione e l’organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con una dotazione di 10 milioni di euro (2 milioni per l’anno 2018 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020). I finanziamenti sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

Il decreto 25 luglio 2019 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha disposto che le risorse del fondo siano utilizzate per le seguenti attività:

a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole;

b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori con l’obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore agrumicolo;

c) con cessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/ IGP ai sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9049776 del 10 agosto 2020 è stato emanato un bando per l’erogazione di 8 milioni di euro a favore delle imprese agrumicole aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute, per la parziale copertura delle spese relative ad operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti compromessi dai virus della “tristeza” e del mal secco.

Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è stato definito nella misura dell’80% del massimale di spesa (euro 12.277,60) previsto per il sostegno alla stessa azione attuata nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e nel rispetto delle regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

In fase di applicazione si è riscontrato uno scarso interesse per la misura, riconducibile essenzialmente al vincolo del de minimis. Infatti, le domande presentate sono state solo 36, di cui accolte 30, per complessivi 347,4 ettari e un importo di spesa di euro 3.412.215,15, successivamente ridotto a euro 481.729,53, a causa dei vincoli richiamati.

Considerato che gran parte della superficie agrumetata italiana è compromessa dagli attacchi dei virus della tristeza e del male secco e che occorre accelerare e sostenere con ogni possibile azione la ricostituzione del patrimonio produttivo agrumicolo nazionale, si ritiene opportuno utilizzare le disponibilità del Fondo in questione, eliminando il vincolo di spesa connesso all’applicazione della normativa sul de minimis, facendo invece riferimento alle norme sugli aiuti di stato riguardanti gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali in favore delle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

 

RELAZIONE TECNICA

Commi 1 e 2. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Il comma 1 relativa alle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, prevede un innalzamento per il 2021 delle percentuali di compensazione applicabili per le cessioni di animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 9,5% (ora 7,65 %), e, per le cessioni di animali vivi della specie suina, anch’essa nella misura massima del 9,5% (ora 7,95%).

Con la legge di Bilancio per il 2018 tali percentuali erano state fissate in 7,65% e 7,95%, e che hanno determinato una perdita di circa 20 milioni di euro (entro il limite prefissato).

La legge di Bilancio per il 2021, come nelle precedenti leggi di Bilancio, ha confermato la proroga di tali percentuali.

La proposta in esame prevede un ulteriore innalzamento per il 2021 pari al 9,5% per i bovini e suini. Applicando il differenziale di aliquote nella loro misura massima si otterrà una perdita IVA per il 2021 pari a circa 27,5 milioni di euro.

Il comma 2 quantifica la misura in 27,5 milioni di euro per il 2021, alla cui copertura si provvede XXX

Comma 3. Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo. Il comma 3 estende anche alle operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100 mila euro, realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.

Attualmente le Disposizioni Operative del FCG non consentono, sulla stessa operazione di prestito, di cumulare la garanzia del Fondo con un’altra garanzia (es. ipoteca), qualora la somma delle due garanzie ecceda il 100%. La proposta consente alle imprese agricole (agricoltura silvicoltura e pesca), in merito alle operazioni di investimento immobiliare, di ottenere la stessa possibilità riservata alle imprese del settore turistico-alberghiero, ovvero di sommare la garanzia del Fondo ad altre garanzie, fermo il limite inferiore di 100.000 euro e la durata minima di 10 anni per operazione.

La fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (Loan/Value) elevata.

L’obiettivo è pertanto quello di ampliare l’accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura, nell’attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell’economia, per aziende ad alto potenziale.

Commi 4-8: Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. È è previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per l’anno 2021 in un apposito Fondo denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, diretto ad erogare un contributo determinato, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021.

L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’ottanta percento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1 quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale “qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti […] al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”.

I criteri e le modalità di attuazione del fondo saranno disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Comma 9. Autoimprenditorialità femminile nel settore agricolo La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione consente di sostenere l’occupazione femminile in agricoltura, utilizzando strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull’intero territorio nazionale (a legislazione vigente, le misure trovano oggi copertura nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all’art. 1, comma 506, della legge n. 160/2019 – 15 milioni di euro, incrementati di ulteriori 15 milioni di euro con la legge di bilancio per il 2021).

Commi 10-12. Sostegno dell’occupazione nel settore agrituristico. Tali disposizioni prevedono che gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Ai fini della stima dei possibili effetti finanziari, si evidenzia che la riduzione dei requisiti potrebbe lasciare un maggiore spazio di accesso al regime a contribuenti oggi esclusi.

Dal punto di vista delle imposte sul reddito di impresa sono stati selezionati i contribuenti IRPEF che non hanno indicato il flag agriturismo nella dichiarazione Redditi 2020, anno di imposta 2019 (dati provvisori), ma che svolgono le attività 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole e 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole coerenti con il settore dell’agriturismo.

Dall’analisi di tali soggetti risultano redditi per circa 20 milioni di euro. Nell’ipotesi in cui, l’eliminazione di alcuni requisiti possa permettere ad una parte degli stessi (ipotizzata pari al 30%) di entrare nel regime agevolato e ridurre il reddito imponibile, si stima una perdita di gettito, con una aliquota media IRPEF del 26,5%, di circa 1,27 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli effetti IVA si è provveduto ad estrarre i soggetti che svolgono le medesime attività di cui sopra e che attualmente sono inquadrati nel regime ordinario. Dato che l’aliquota sulle cessioni (10%) rimane la stessa sia se il soggetto afferisce al regime speciale o all’ordinario, perché tipica della tipologia di servizi forniti, è stata dunque simulata la convenienza nel determinare la detrazione IVA mediante forfetizzazione dell’imposta al 50% sulle cessioni. Dalla simulazione si evince che su 7.900 soggetti circa 1.900 potrebbero aver convenienza a passare al regime speciale, determinando una perdita IVA di circa 0,8 milioni di euro annui.

Commi 13 e 14. Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni metereologiche. L’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 ha istituito un sistema di anticipazioni, in regime de minimis, fino al 70% dell’importo dei Pagamenti diretti richiesti con la domanda PAC, in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni meteorologiche, gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori.

Per il solo anno di domanda 2020, con il DL n. 18 del 2020 era stata introdotta, in alternativa, anche una anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e che non incide, pertanto, sui plafond aziendali del regime de minimis.

Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione (2021/C 34/06), che ha modificato il predetto “Quadro temporaneo” prorogandone, tra l’altro, la scadenza al 31 dicembre 2021, con i commi 8 e 9 si consente, nell’ambito dell’ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli agricoltori, di erogare l’anticipazione di cui all’articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo” evitando, così, di intaccare il plafond de minimis disponibile per l’azienda. Tali commi, avente carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 15. Ricostituzione potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali. La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***

01.21.00 Coltivazione di uva

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05 Produzione di birra

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

 

Relazione illustrativa

Per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi dell’epidemia da Covid-19, la proposta normativa, riportata in allegato, riconosce alle aziende delle suddette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero riguarda la mensilità di febbraio 2021 ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente.

Lo stesso esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

La norma precisa altresì che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e che l’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione

 

Relazione tecnica

L’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell’esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di febbraio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo identificati dai codici ATECO 2007 allegati alla proposta normativa oggetto della presente valutazione;

2. dagli archivi DMAG i contributi per tutti gli operai agricoli di competenza del mese di febbraio 2019;

3. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l’anno 2019 da tutti gli imprenditori agricoli professionali e da tutti i CDCM.

Per i punti 2 e 3, non essendo disponibile la classificazione ATECO, si è ipotizzato che la quota afferente ai settori vitivinicolo e agrituristico sia pari al 30% del complesso dei contributi rispettivamente degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli.

Pertanto, si stima che gli effetti finanziari dell’esonero dal versamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2021 sia pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021 al lordo degli effetti fiscali.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per l’anno 2022, ma tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

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ART.
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori” di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 105 milioni di euro per l’anno 2021.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

 

Relazione (illustrativa e) tecnica

La proposta emendativa è finalizzata a garantire il rafforzamento della tutela economica e occupazionale delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nella prima settimana di aprile 2021. Tale periodo è stato caratterizzato dal verificarsi di eccezionali gelate notturne, che hanno raggiunto, in alcune regioni, anche la temperatura di -7°. Dalle informazioni in nostro possesso, risultano colpite a macchia di leopardo numerose regioni italiane: danni a meli e ciliegi in Trentino; in Toscana sono state colpite viti e piante ornamentali; in Puglia, dimezzate le produzioni di ortofrutta; nel Lazio compromessi kiwi e vigneti.

La difficoltà di adattamento del sistema produttivo ai cambiamenti climatici in atto è evidente e il settore agricolo è quello più esposto; per tale ragione necessita di interventi mirati, in grado di incentivare la ripresa economica e produttiva e la realizzazione di investimenti per affrontare la fase emergenziale.

A tal fine è previsto lo stanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2021 a favore del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante il quale adottare interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

 

Relazione tecnica

È previsto lo stanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2021 a favore del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante il quale adottare interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126.

 

 

 

 

 

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